La pelle riuscirà davvero ad uscire dal perimetro di applicazione della EUDR, il Regolamento contro la deforestazione che richiede una tracciabilità e una attività di due diligence sulla filiera molto profonda per i settori coinvolti? L’apertura della Commissione Europea all’esclusione della pelle è arrivata quasi inaspettata, al termine di un serrato pressing sulle istituzioni comunitarie, accompagnata anche da studi e ricerche che avevano l’obiettivo di chiarire meglio l’impatto dell’introduzione della EUDR sulla filiera. Però è arrivata molto tardi, dopo che l’entrata in vigore era già stata posticipata, quando sembrava che ormai tutto fosse già deciso e i brand e gli operatori si stavano già preparando per rispettare le nuove norme. Quel lavoro fatto adesso potrebbe rappresentare un vantaggio competitivo e abbandonare tutto arrivati a questo punto non è semplice per coloro che avevano speso tempo e denaro per prepararsi alla EUDR.
Ma non è questo l’unico ostacolo alla definitiva esclusione della pelle dal Regolamento contro la deforestazione: è infatti in corso una consultazione pubblica lanciata dalla Commissione Europea, che chiuderà il 1 giugno, che sta raccogliendo i pareri di cittadini, imprese, ONG sull’esclusione. Al momento sono oltre 2300 i commenti pervenuti e la maggioranza sono contrari all’esclusione: circa il 37% dei commenti provengono dalla Germania, dove è in corso una intensa campagna contro l’alleggerimento del Regolamento. Pochi i commenti dall’Italia, sono il 18%, nonostante proprio qui abbiano sede i distretti produttivi più importanti.
Gli step del Regolamento l’entrata in vigore prevista per la fine del 2026
Ripercorriamo le tappe principali dell’approvazione del Regolamento.
- Novembre 2021 – La Proposta: La Commissione Europea presenta la proposta di regolamento per bloccare l’importazione di materie prime legate alla deforestazione (bovini/pelle, cacao, caffè, olio di palma, gomma, soia e legno).
- Maggio/Giugno 2023 – Entrata in vigore formale: Il regolamento viene approvato e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’UE. Entra formalmente in vigore il 29 giugno 2023, ma con l’accordo di rendere le sanzioni e gli obblighi operativi solo in un secondo momento. Secondo il testo originario, la macchina della due diligence sarebbe dovuta partire ufficialmente il 30 dicembre 2024 per le grandi aziende e il 30 giugno 2025 per le PMI.
- Autunno 2025 – La proposta di rinvio: La Commissione cede alle pressioni e propone un rinvio di 12 mesi. Il Parlamento e il Consiglio rilanciano, chiedendo non solo più tempo, ma anche una semplificazione strutturale della burocrazia per non affossare le imprese.
- Dicembre 2025 – Il Regolamento di modifica (UE) 2025/2650: Viene ufficialmente approvato e pubblicato il rinvio di un anno della normativa. Vengono rimodulate le scadenze per l’entrata in vigore: 30 Dicembre 2026: Data di inizio per le grandi e medie imprese (operatori e commercianti; 30 Giugno 2027: Data di inizio per le micro e piccole imprese (PMI), concedendo loro altri sei mesi di tempo per adeguarsi alle piattaforme informatiche.
- Maggio 2026: Proposta ufficiale della Commissione Europea per l’esclusione della pelle dall’EUDR, avvenuta tramite la pubblicazione di un atto delegato inserito nel cosiddetto “pacchetto di semplificazione” della normativa
La pelle è un driver di deforestazione?
La Commissione ha impiegato senza dubbio troppo tempo a decidere di valutare l’esclusione della pelle: dopo un iter così lungo e travagliato, gli operatori e i brand davano per scontato che a fine anno il Regolamento sarebbe entrato in vigore. Soprattutto lo ha fatto sulla base di una serie di motivazioni che erano già evidenti all’inizio del procedimento.
Innanzitutto lo scarso potere contrattuale degli operatori europei sull’industria dell’allevamento: il minor valore economico delle pelli rispetto alla carne nella produzione bovina globale, li rende incapaci imporre e ottenere dai fornitori internazionali le informazioni dettagliate sulla tracciabilità necessarie per conformarsi all’EUDR o di stimolarne il cambiamento.
Poi c’è il tema della catena del valore distinta: la filiera a valle della pelle è complessa, prevede numerosi intermediari ed è strutturalmente separata da quella della carne, allontanando ulteriormente gli operatori della pelle dai canali di allevamento originari.
Infine un altro tema cruciale è il rischio di squilibrio competitivo: mantenere la pelle grezza o semilavorata nell’EUDR penalizzerebbe solo i produttori dell’Unione Europea. Gli importatori di prodotti finiti (come scarpe, borse o accessori in pelle) avrebbero infatti potuto continuare a introdurre le loro merci sul mercato europeo senza alcun obbligo, creando una forte asimmetria a danno della manifattura interna.
Per dimostrare che la pelle non è un driver di deforestazione, un sottoprodotto dell’industria alimentare, la UNIC ha commissione al Sant’Anna di Pisa lo studio “Socio-economic and Environmental Analysis of the Effects of Regulation 2023/1115/EU on the European Leather Sector”, che è stato presentato anche al Parlamento Europeo. Lo studio è andato di fatto a disegnare uno scenario di impatto del Regolamento sul settore, che ha poi portato all’apertura della possibilità di esclusione della pelle.
Cosa dicono la normativa USA e del Regno Unito su questo tema?
Anche Regno Unito e USA stanno affrontando il tema della deforestazione, con normative molto discusse, ma che hanno la finalità di contrastare il problema.
Mentre l’impostazione originaria dell’EUDR ha adottato il criterio rigido della “deforestazione zero” (vietando l’importazione di prodotti legati a qualsiasi tipo di deforestazione successiva al 2020, anche se perfettamente legale nel Paese d’origine), i modelli anglosassoni si concentrano sul principio della legalità locale, che però è un principio debole.
L’ordinamento britannico affronta la questione attraverso lo Schedule 17 dell’Environment Act 2021, focalizzato sull’uso commerciale delle cosiddette Forest Risk Commodities (le materie prime a rischio forestale, in cui rientrano carne bovina e pelle). A differenza dell’EUDR, la legge del Regno Unito vieta l’utilizzo di prodotti derivati solo se questi provengono da terreni che sono stati convertiti o occupati in violazione delle leggi locali del Paese d’origine (relevant local laws). Inoltre, la normativa prevede l’introduzione di soglie di esenzione basate sui volumi o sul peso, evitando di sovraccaricare di burocrazia le imprese che utilizzano quantità minime o marginali di tali derivati.
Negli USA, la proposta di legge di riferimento è il FOREST Act (Fostering Overseas Rule of Law and Environmentally Sound Trade Act), un disegno di legge bipartisan più volte riproposto e discusso al Congresso. Il FOREST Act applica alle materie prime agricole un principio simile a quello del celebre Lacey Act (storicamente utilizzato dagli USA per combattere il commercio di legname e fauna illegali). Il divieto di sbarco sul mercato statunitense scatta se i beni sono stati prodotti su terreni deforestati illegalmente rispetto alle norme dello Stato sovrano in cui l’allevamento ha sede. Il governo USA individui le aree geografiche a più alto tasso di deforestazione illegale, concentrando lì le richieste di tracciabilità stringente.
La consultazione pubblica
C’è tempo fino al 1 giugno per partecipare alla consultazione pubblica e dire la propria opinione. Possono partecipare sia cittadini che imprese. Ecco il link: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/18053-Deforestazione-proposta-di-modifica-e-semplificazione-delle-norme-e-di-adeguamento-tecnico-dellallegato-I_it



