Sono anni che si parla di tracciabilità in Europa: la trasparenza della filiera è un attributo positivo irrinunciabile. E anche se all’inizio la richiesta di mappare l’intera catena di fornitura da parte dei brand ha creato qualche mal di pancia, alla fine il sistema ha cercato di adeguarsi. Proprio la tracciabilità, sempre più profonda, ha permesso di svelare casi di sfruttamento, creando una forte pressione sui brand, responsabili dei partner produttivi che scelgono. Il Digital Product Passport sarà lo strumento destinato a raccogliere tutte le informazioni sui prodotti che verranno immessi sul mercato: dalla tracciabilità della filiera, ai requisiti prestazionali e di circolarità. Questo significa che ogni prodotto che circolerà in Europa dovrà essere accompagnato da un set di informazioni che dovranno essere raccolte non solo sul territorio europeo, ma ovunque venga svolta la produzione. Ed ecco che la questione si fa spinosa. Il MOFCOM (Ministry of Commerce of the People’s Republic of China) adotta una posizione severa e restrittiva nei confronti della mappatura dei fornitori condotta dai marchi internazionali di moda. Se in Occidente la mappatura è richiesta dalle normative sulla sostenibilità e sui diritti umani (come la UFLPA statunitense o la direttiva europea CSDDD), per Pechino queste verifiche rischiano di tradursi in boicottaggi mirati o violazioni della sicurezza nazionale. Anche altri Paesi, come India e Pakistan, guardano con preoccupazioni agli obblighi di tracciabilità europei, resi ancora più intensi dalla normativa contro il lavoro forzato, appena approvata. La spinta verso la tracciabilità rischia quindi di diventare una questione politica.
Le limitazioni alla raccolta dati in Cina
Secondo le normative cinesi sulla sicurezza dei dati (Data Security Law) e sull’anti-spionaggio, la condivisione all’estero di audit di fabbrica dettagliati, registri dei lavoratori o informazioni approfondite su subfornitori di livello 2, 3 e 4 può incorrere in sanzioni legali. Il MOFCOM, in attuazione della Anti-Foreign Sanctions Law, ha imposto sanzioni e divieti di cooperazione a diverse entità estere specializzate in tracciabilità e mappatura delle filiere. Pechino accusa queste realtà di raccogliere dati industriali e costruire mappe di filiera impiegate per sostenere sanzioni estere o escludere i produttori tessili cinesi dai mercati internazionali.
Colpire il lavoro forzato, l’obiettivo delle norme europee e USA
La tracciabilità lungo l’intera filiera, dal campo al capo finito, ha come obiettivo quello di andare a prevenire e individuare casi di sfruttamento dei lavoratori, che possono configurarsi anche come lavoro forzato. Gli Stati Uniti hanno adottato un paio d’anni fa l’Uyghur Forced Labor Prevention Act (UFLPA) che vieta l’ingresso in USA di prodotti contenenti cotone provieni dalla provincia cinese dello Xinjiang, la zona di provenienza di tre quarti del cotone cinese, per i possibili collegamenti con il lavoro forzato della popolazione Uigura, che vive in queste aree. L’applicazione della normativa non è gradita al Governo Cinese: nel 2024 il MOFCOM ha avviato indagini formali inserendo PVH Corp nel mirino della lista delle entità inaffidabili (Unreliable Entity List). L’accusa è di aver adottato misure discriminatorie e di aver escluso fornitori cinesi (in particolare legati alla filiera del cotone dello Xinjiang) a seguito di attività di auditing e conformità normativa estera. Il MOFCOM considera la rottura ingiustificata dei contratti con fornitori cinesi — motivata da requisiti di conformità a sanzioni straniere — una violazione delle regole di mercato e della sovranità economica cinese.
Cosa dice la Forced Labour Regulation europea
Se la norma statunitense è rivolta unicamente al blocco del cotone cinese dello Xinjiang, la norma europea lascia le maglie più larghe e può interessare tutti i Paesi dove ci sia evidenza della pratica del lavoro forzato, ma il prodotto cinese è comunque inserito. E’ uscita da qualche settimana la Comunicazione della Commissione – Linee guida sull’applicazione del Regolamento (UE) 2024/3015 sul divieto di immissione di prodotti ottenuti con il lavoro forzato sul mercato dell’Unione. Il Regolamento era stato approvato nel 2024, ma mancavano le linee guida per l’entrata in vigore. Dal 14 dicembre 2027 inizierà l’applicazione delle sanzioni, dei controlli doganali e dei blocchi di mercato. Il settore tessile ha quindi a disposizione questa finestra temporale per mappare accuratamente i propri fornitori. Il regolamento si applica a qualsiasi fase della produzione, dall’estrazione o raccolta delle materie prime fino alla lavorazione e al confezionamento. Se l’autorità competente di uno Stato membro accerta la presenza di lavoro forzato anche solo in un componente (ad esempio, il filato utilizzato per una camicia o il cotone grezzo di una fodera), l’intero prodotto finale viene bandito dal mercato UE. I beni tessili non conformi già immessi sul mercato dovranno essere ritirati e, a seconda dei casi, donati, riciclati o distrutti a spese dell’azienda, provocando danni finanziari e reputazionali enormi per i brand
Le analisi isotopiche nel mirino
Per le verifiche sull’origine del cotone le analisi isotopiche hanno un ruolo centrale. Praticamente si va a verificare la mappa geochimica del materiale: in laboratori specializzati vengono misurate le concentrazioni di isotopi stabili (come idrogeno, carbonio, azoto, ossigeno e stronzio) assorbiti dalla pianta dall’acqua piovana, dall’irrigazione e dal suolo durante la crescita.
Il campione di tessuto o filato viene confrontato con una mappatura geochimica globale per stabilire la compatibilità con specifiche regioni agricole. E’ questo lo standard probatorio utilizzato dalle Dogane statunitensi per accertare che i capi non contengano cotone proveniente dallo Xinjiang. E i brand stanno iniziando ad utilizzare questi test per verificare l’attendibilità delle informazioni nelle loro filiere.
Il governo cinese rigetta l’uso di questi test, considerandoli strumenti di coercizione economica e ingerenza unilaterale. Il MOFCOM ha imposto contromisure e sanzioni dirette alle società specializzate in analisi geochimiche e tracciabilità vietando a enti e individui cinesi qualsiasi collaborazione con esse. Il prelievo non autorizzato di campioni di suolo o cotone grezzo in Cina per alimentare i database di riferimento occidentali è perseguito in base alla Data Security Law e alle norme sull’anti-spionaggio.
Ed eccoci al Digital Product Passport cinese
La strategia cinese che ha portato all’adozione di questo strumento si muove su un doppio binario: garantire la conformità all’export verso l’UE per non perdere quote di mercato e costruire un sistema DPP domestico ed indipendente per proteggere la propria sovranità sui dati industriali. L’obiettivo della Cina è quello di ottenere il mutuo riconoscimento dello strumento europeo e cinese: ma come possono due sistemi riconoscersi se la tracciabilità della supply chain non è completa, verificabile o uniforme a monte? Pechino vuole evitare uno scenario in cui i dati sensibili delle proprie aziende debbano essere caricati direttamente e senza filtri su server o registri europei. Proponendo un proprio passaporto digitale standardizzato, la Cina punta a far sì che le autorità doganali europee accettino i dati certificati dal sistema statale cinese (e viceversa per i prodotti europei esportati in Cina).
Nel quadro iniziale dell’ESPR per i prodotti tessili finiti, la conformità obbligatoria parte spesso dal livello di modello/SKU (informazioni su composizione chimico-fisica, footprint, riciclabilità, istruzioni d’uso), mentre il tracciamento granulare lotto per lotto (batch-level) è vincolante soprattutto per i materiali grezzi e i prodotti chimici.
Il modello cinese sfrutta questa distinzione: fornisce dati di conformità tecnica e ambientale sul capo finito (test di laboratorio, percentuali di riciclo, impronta di carbonio standardizzata) senza dover esporre pubblicamente l’intera mappa dei subfornitori locali.
La strategia cinese prevede un’architettura piramidale: un Registro Nazionale di Gestione DPP, Piattaforme di settore (es. STCP – Sustainable Textiles Credible Platform) e Registri d’Impresa. La Cina spinge per far validare il dato alla fonte tramite enti terzi nazionali o sistemi blockchain/token (come i progetti pilota pubblico-privati tra centri di innovazione cinesi e piattaforme di tracciabilità), proponendo che l’UE riconosca il “certificato di conformità digitale” rilasciato dal circuito cinese senza pretendere l’accesso ai dati grezzi di filiera.
A marzo 2026, si è concretizzata la prima vera applicazione pratica di questo ponte digitale. Il NAFFIC (National Advanced Functional Fibre Innovation Centre cinese) e la piattaforma olandese di tracciabilità AWARE™ hanno lanciato il primo passaporto digitale del prodotto tessile certificato tra Cina ed Europa.
In questo momento però il nodo resta quello del mutuo riconoscimento
Se un passaporto digitale extra-europeo (es. cinese) omette i dati di Tier 3 e Tier 4 per proteggere i segreti industriali o per conformarsi alle leggi locali sulla sicurezza dei dati (Data Security Law), il mutuo riconoscimento tecnico non esonera il prodotto dalle sanzioni sul lavoro forzato.
L’interoperabilità informatica del QR code garantisce soltanto che il file sia leggibile dalle dogane UE, ma non impedisce il sequestro della merce se la tracciabilità a monte della materia prima risulta opaca o riconducibile a filiere vietate.
Ma il DPP non piace nemmeno agli altri fornitori asiatici
Anche India e Pakistan considerano il modello europeo di tracciabilità totale e trasparenza dei dati una minaccia economica e una violazione della propria sovranità industriale. A differenza della Cina, che dispone di filiere verticali altamente digitalizzate, la produzione tessile in India e Pakistan si basa su milioni di piccoli coltivatori di cotone, sgranatori informali e micro-tessiture. Imporre la tracciabilità granulare fino al Tier 4 (geolocalizzazione dei campi, test isotopici, passaporti digitali) richiede investimenti tecnologici che i piccoli produttori non possono sostenere, rischiando la loro estromissione dal mercato europeo a favore dei soli grandi conglomerati industriali.
In questo confronto il controllo dei database è strategico: Governi come Nuova Delhi (con il Digital Personal Data Protection Act) e Islamabad considerano i dati geospaziali, i registri agricoli e i flussi logistici come asset strategici nazionali. Consentire a revisori stranieri di raccogliere, mappare e trasferire liberamente dati socio-economici e ambientali all’estero è percepito come un’ingerenza nella giurisdizione e nella sicurezza interna dello Stato. C’è chi parla di “imperialismo normativo”. I Paesi emergenti contestano all’Occidente di imporre requisiti ambientali e sociali tarati sul benessere delle economie avanzate — dopo aver storicamente esternalizzato l’inquinamento e la manifattura intensiva — senza prevedere adeguati trasferimenti tecnologici o finanziari per la transizione. Insomma, il Digital Product Passport è al centro del dibattito politico e sta scoprendo i nervi del un modello economico globalizzato degli ultimi 30 anni.



