Una spinta concreta per la creazione di mercato europeo della materia prima seconda, che però apre anche una bella sfida. Con due atti in consultazione nel giro di poche settimane, la Commissione europea sta andando a prevedere maggiore libertà di movimento per i tessili usati all’interno della UE, andando a stringere le maglie per l’export verso i Paesi non-OCSE. Un modo per stimolare l’industria del riciclo all’interno dei confini comunitari, cercando di superare alcuni ostacoli, con il rischio però di creare altri colli di bottiglia.

In sintesi, si allarga la lista delle frazioni di rifiuti tessili inserita nella “Green List” europea, dando una maggiore libertà di movimento, ma allo stesso tempo si stringono le maglie dell’export dei rifiuti tessili nei Paesi non-OCSE: l’esportazione dal vietata dal 21 maggio 2027, salvo nei Paesi autorizzati. Sono solo 15 i Paesi che hanno ottenuto l’autorizzazione ad accogliere questi materiali (più sotto trovate le lista completa), dimostrando di avere le necessarie infrastrutture. Assenti tanti Paesi Africani, Ghana e Kenya in primis.

Come funziona la Green List europea e cosa cambia

Ad oggi è molto complicato trasferire rapidamente gli scarti tessili raccolti verso i poli industriali di cernita e riciclo distribuiti nell’Unione Europea.

Nel quadro delle regole europee e della Convenzione di Basilea, la libera circolazione per recupero è consentita solo per flussi omogenei e rigorosamente mono-materiale, identificati dal codice B3030 (ad esempio ritagli industriali puliti di sola lana o solo cotone). La raccolta differenziata urbana genera tuttavia una realtà completamente diversa: una frazione eterogenea composta da abiti in fibre miste (naturali e sintetiche), scarpe, cappelli, cinture e borse (classificati tipicamente con i codici EER 20 01 10 e 20 01 11). In base alla normativa generale, qualsiasi miscela di rifiuti non espressamente codificata nell’Allegato IIIA del Regolamento perde il beneficio della Lista Verde e ricade automaticamente nella Lista Arancione (Amber list).

Questo meccanismo ha imposto fino ad oggi la procedura di notifica preventiva scritta: per spostare un carico di scarti da uno Stato membro a un altro sono state necessarie autorizzazioni esplicite delle autorità competenti di partenza, transito e destinazione, corredate da garanzie finanziarie o fideiussioni bancarie. Con tempi di attesa compresi mediamente tra i 2 e i 6 mesi per notifica, gli operatori si sono trovati di fronte a costi esorbitanti e magazzini saturi. Non sono mancati i contenziosi alle dogane, innescati da spedizioni etichettate come “abiti usati” (merce) per eludere la paralisi autorizzativa ma poi bloccate come rifiuti non autorizzati.

Ma adesso le cose stanno per cambiare: si è conclusa la consultazione sull’inserimento nella Green List delle miscele di rifiuti tessili conformi alla voce B3030, insieme a calzature e accessori correlati. La semplificazione vale esclusivamente per i materiali destinati a operazioni di valorizzazione (cernita avanzata, riciclo meccanico o chimico fiber-to-fiber), escludendo qualsiasi spedizione finalizzata allo smaltimento o all’incenerimento senza recupero.

Con il passaggio alla Green List non saranno più necessarie autorizzazione preventive per lo spostamento dei carichi destinati al recupero e il trasporto sarà accompagnato solo dal documento standard di tracciabilità e supportato da un contratto legalmente vincolante tra speditore e destinatario dell’impianto di recupero.

L’obbligo europeo di raccogliere separatamente la frazione tessile ha moltiplicato i volumi di scarti generati localmente. Tuttavia, la capacità industriale di cernita ottica ad alta velocità e di sfilacciatura/riciclo non è uniforme in ogni Paese, ma è concentrata in specifici distretti, come i poli storici in Italia, Belgio e Paesi Bassi. La Green List consente al materiale grezzo di raggiungere tempestivamente gli impianti attrezzati per lavorarlo, creando opportunità concrete anche per gli impianti di selezione che sono stati aperti in Italia negli ultimi mesi

Ci sarà anche maggiore certezza giuridica per gli operatori: regolamentare la convivenza di abiti, scarpe e accessori all’interno dello stesso carico elimina le discrezionalità interpretative dei controlli di frontiera, arginando i rischi di blocco stradale o sequestro dei carichi.

L’operatività effettiva della Lista Verde per le miscele tessili è  attesa per i primi mesi del 2027 , quando sarà terminato l’iter legislativo. 

La Lista Verde (prevista dal Regolamento UE sulle spedizioni di rifiuti) è una corsia procedurale agevolata riservata ai rifiuti non pericolosi destinati esclusivamente a operazioni di recupero o riciclo:
  • Nessuna autorizzazione preventiva: Non serve attendere l’approvazione burocratica preventiva da parte dei ministeri o delle agenzie ambientali di tutti i Paesi attraversati.
  • Solo documento di tracciabilità: Il carico viaggia accompagnato da un formulario standard che attesta chi produce il rifiuto, chi lo trasporta e quale impianto autorizzato lo riceverà, sulla base di un contratto vincolante.
  • Nessuna garanzia finanziaria: Non è richiesto il deposito di fideiussioni bancarie per coprire eventuali costi di bonifica o rimpatrio forzato del carico.

2. Gli abiti usati potranno essere esportati ovunque?

Il regime della Lista Verde riguarda i carichi classificati come rifiuti e operanti all’interno dell’UE. Per l’esportazione all’estero (fuori dall’Unione Europea) la situazione è profondamente diversa a seconda della natura del carico:
  • Se sono abiti usati classificati come merce (riutilizzo):
    Un abito usato può viaggiare come merce libera soltanto se è stato sottoposto a una cernita preventiva certificata che ne ha attestato la reale riutilizzabilità immediata (senza necessità di rilavorazioni o riciclo). Il nuovo Regolamento UE 2024/1157 e la revisione della Direttiva Rifiuti vietano tassativamente di esportare carichi indifferenziati o scarti presentandoli come “abiti di seconda mano” per aggirare le norme ambientali.
  • Se sono capi usati raccolti ma non ancora selezionati (rifiuto):
    Rientrano nella qualifica di rifiuto. Possono circolare tra Stati membri con la nuova procedura prevista dalla Green List per raggiungere i centri di selezione, ma non possono essere esportati liberamente fuori dall’Europa, in particolare verso Paesi extra-OCSE (come molti Paesi africani o asiatici storicamente destinatari di questi flussi).

Quali sono i Paesi OCSE extra-UE che potranno accogliere i rifiuti tessili?

I Paesi extra-UE membri dell’OCSE possono accogliere i rifiuti tessili destinati a recupero, purché il destinatario superi gli audit ambientali. Rientrano in questo gruppo, tra gli altri: Regno Unito, Svizzera, Norvegia, Turchia, Stati Uniti, Canada, Giappone, Corea del Sud.

E per l’esportazione dei rifiuti tessili verso i Paesi Extra non-OCSE?

Ai sensi del Regolamento sulle spedizioni di rifiuti (la Waste Shipment Regulation), a partire dal 21 maggio 2027 scatta il divieto generale di esportare rifiuti non pericolosi dall’Unione Europea verso i paesi non-OCSE.

L’esportazione dei rifiuti tessili sarà consentita in deroga soltanto verso i paesi inseriti in un elenco di paesi autorizzati istituito dalla Commissione (che adesso è in consultazione pubblica fino al 16 ottobre). Per essere inclusi, i paesi richiedenti hanno dovuto presentare una istanza formaledimostrando di possedere normative, impianti e controlli ambientali equivalenti a quelli europei per la gestione di questo specifico flusso. L’adozione finale di questo elenco è prevista entro il 21 novembre 2026.

I rifiuti tessili non pericolosi considerati nelle richieste ammissibili rientrano prevalentemente nelle seguenti codifiche internazionali ed europee:

  • Convenzione di Basilea: Voci B3020, B3030, B3035, B3090, B3100 e B3110 (a seconda che si tratti di rifiuti di tessili assortiti, fibre sintetiche, cotone, lana o abbigliamento usato non pericoloso).
  • Elenco Europeo dei Rifiuti (EoW): Codici come 20 01 11 (frazione tessile dei rifiuti urbani), 15 01 09 (imballaggi tessili) e scarti specifici di lavorazione (es. scarti di cotone o cotton waste).

Sono 15 i Paesi autorizzati: Arabia Saudita, Bosnia ed Erzegovina, Egitto, Georgia, India, Malesia, Marocco, Moldavia (con riferimento specifico agli scarti di cotone / cotton waste), Monaco, Oman, Pakistan, Sri Lanka, Taiwan, Tunisia, Ucraina

La Nigeria è stata respinta poiché il paese non ha dimostrato di garantire standard di trattamento, tracciabilità e controlli sulle emissioni equivalenti a quelli europei. Da notare che mancano tanti Paesi africani che rappresentano importanti rotte per i tessili usati europei: il Ghana e il Kenya, ad esempio.

I requisiti operativi per la spedizione di rifiuti tessili dall’UE verso i paesi autorizzati prevedono regole stringenti:

  1. Innanzitutto devono essere esclusivamente destinati a operazioni di recupero : I rifiuti tessili esportati possono essere inviati unicamente a impianti industriali che effettuano operazioni di riciclaggio o recupero energetico. È severamente vietata l’esportazione finalizzata allo smaltimento in discarica o all’incenerimento senza recupero di energia.
  2. Deve essere fatto un invio diretto a impianti autorizzati e licenziati: I tessili devono essere spediti direttamente a impianti dotati di licenza formale nel paese di destinazione. Le operazioni intermedie sono vietate, a meno che tutte le fasi successive di trattamento avvengano all’interno dello stesso paese o in altri paesi autorizzati dell’elenco.
  3. Procedure di spedizione e tracciabilità: A seconda delle indicazioni di ciascun paese nell’elenco finale, le spedizioni avverranno tramite la procedura generale di informazione (Articolo 18 WSR) oppure tramite la procedura di preventiva notifica e consenso scritto (Prior Informed Consent – PIC). Gli esportatori dovranno garantire la completa tracciabilità del carico dal porto di origine all’impianto di destino.
  4. Sono previsti controlli ambientali sulle lavorazioni e sui residui: Gli impianti destinatari devono applicare le migliori tecniche disponibili (BAT) per il contenimento delle emissioni atmosferiche (es. polveri, composti organici volatili, ammoniaca), la gestione delle acque reflue e il trattamento ecocompatibile degli scarti di lavorazione non riciclabili.
  5. Infine è previsto un monitoraggio continuo oltre a un riesame biennale: La Commissione Europea effettuerà un monitoraggio costante delle spedizioni per evitare il rischio che i rifiuti tessili vengano riesportati verso paesi terzi non autorizzati o che abiti usati/scarti vengano classificati impropriamente come “non-rifiuto” per eludere i controlli. L’elenco verrà riesaminato e aggiornato almeno ogni due anni, con la possibilità di rimuovere i paesi che non mantengono i requisiti richiesti.

Rifiuto tessile vs Abbigliamento usato: un terreno scivoloso

Il confine tra rifiuto tessile e abito usato è molto labile, soprattutto in assenza di una normativa End of Waste che faccia chiarezza.

Se i capi dismessi non sono stati preventivamente igienizzati, selezionati e certificati come idonei al riutilizzo immediato (pre-sorting), vengono legalmente qualificati come rifiuti e ricadono nei divieti e negli obblighi di audit del Regolamento 2024/1157.

Anche l’esportazione di “abiti usati” che nascondono frazioni non riutilizzabili è considerata traffico illecito di rifiuti, soggetto a sanzioni e obbligo di rimpatrio del carico (take-back) a spese del notificatore.

In sede di verifica fisica (visita merci o controlli dei Carabinieri Forestali/NOE e Agenzia delle Dogane), vige il principio dell’onere della prova a carico dell’esportatore: se all’interno del container viene rinvenuta una percentuale significativa di capi non indossabili, sporchi o danneggiati, l’intero carico viene riqualificato come rifiuto.

Il materiale non può mai essere esportato tal quale (il cosiddetto “originale” grezzo della raccolta differenziata). Esportare l’originale senza selezione preliminare costituisce reato di traffico illecito di rifiuti. Il carico deve provenire da un impianto autorizzato che abbia eseguito la cernita e selezione manuale o meccanica, separando la frazione riutilizzabile dagli scarti.

La definizione dell’End of Waste è fondamentale per garantire la funzionalità del mercato circolare. La normativa è in fase di elaborazione, la analizzeremo presto.