Quando si parla di invenduti nella moda si va a toccare uno dei temi più scottanti che il settore deve affrontare: è immediato il collegamento all’overproduction e allo spreco di risorse. Si stima che circa il 21% dei prodotti tessili e calzaturieri immessi sul mercato nell’UE rimanga invenduto In termini assoluti, su un totale di circa 3,89 milioni di tonnellate di prodotti finiti immessi sul mercato (al netto dell’export), si calcola che 822.000 tonnellate di merce rimangano invendute o rientrino nello stock come resi. Sono i dati raccolti dal JRC, il Centro di Ricerca della Commissione Europea, che ha appena pubblicato  il documento “Study on the destruction of unsold products“, che analizza in maniera approfondita la situazione, ma soprattuto introduce nuove linee guida sulla trasparenza e strumenti tecnici per monitorare le scorte in eccesso. La Direzione Generale UE per l’ambiente ha anche pubblicato il format che dovrà essere seguito per ottemperare agli obblighi di trasparenza e quindi possiamo dire che il divieto di distruzione degli invenduti è pronto per diventare pienamente operativo.

Innanzitutto, cos’è un invenduto

Non è una domanda banale: visto che le norme europee sanciscono il divieto di distruzione degli invenduti, capire bene di cosa stiamo parlando è fondamentale..

Lo studio classifica le tipologie di prodotti invenduti in diverse sottocategorie principali:

  • Sovrapproduzione (Overstock): Prodotti che sono stati fabbricati ma non sono mai stati venduti; questi provengono direttamente dalla linea di produzione,.
  • Prodotti obsoleti: Prodotti per i quali non esiste più domanda. Ciò può essere dovuto a non conformità con nuovi requisiti (come la compatibilità software o obblighi legali) o a restrizioni contrattuali (ad esempio licenze o diritti di proprietà intellettuale) che ne impediscono la vendita dopo un certo periodo,,.
  • Prodotti danneggiati: Articoli che hanno subito danni durante il trasporto o lo stoccaggio,.
  • Prodotti difettosi o richiamati: Prodotti ritirati dal mercato a causa di difetti o problemi di qualità e sicurezza,.

È importante notare che i prodotti restituiti (resi), sebbene siano stati tecnicamente venduti una volta, vengono fatti rientrare nella definizione di invenduto quando ritornano in magazzino e non vengono rivenduti. Questi prodotti possono essere sia perfettamente funzionanti che danneggiati,.

Il problema dei resi

Il volume dei resi è un problema che tocca il settore moda più di altri. Mentre il tasso di reso nei negozi fisici si aggira intorno al 10%, per gli acquisti online la media europea è stimata al 20%, con picchi che raggiungono il 50% per alcune piattaforme o categorie di prodotti. Le politiche dei brand prevedono spesso il reso gratuito e l’impossibilità di provare o ispezionare fisicamente i prodotti prima dell’acquisto incentivano comportamenti che aumentano i volumi di invenduto:

  • Bracketing: I consumatori acquistano lo stesso articolo in più taglie o colori con l’intenzione premeditata di restituire quelli che non vanno bene,.
  • Wardrobing: L’acquisto di articoli (spesso abbigliamento per eventi o per i social media) con l’intento di usarli brevemente e restituirli per ottenere un rimborso completo,,.
  • Aspettative non soddisfatte: Nel settore moda, problemi di taglia, vestibilità e qualità sono le cause principali (rispettivamente 93% e 81% dei casi); nell’elettronica, anche piccoli difetti estetici o insoddisfazione sulle prestazioni portano al reso,.

Una volta restituiti, i prodotti rientrano tecnicamente nello stock. Tuttavia, spesso non vengono rivenduti come nuovi, trasformandosi in “invenduto” (deadstock) e aumentando il rischio di distruzione per motivi economici e logistici. Il costo per gestire un reso (logistica, ispezione, pulizia, reimballaggio) è sostanziale: per un rivenditore di abbigliamento, processare un reso online può costare tra il 55% e il 75% del prezzo al dettaglio del prodotto.

Secondo lo studio, se il costo di gestione del reso (stimato tra i 10 e i 20 euro per articolo) supera il valore del prodotto o il margine di profitto, l’azienda è incentivata economicamente a distruggere il prodotto piuttosto che rimetterlo in vendita,. Questo è particolarmente vero per gli articoli a basso costo (sotto i 34-60 euro), dove il reso genera una perdita netta.

Cosa impone il divieto di distruzione dei tessili

E’ disciplinato dall’Articolo 25 del Regolamento sulla progettazione ecocompatibile (ESPR).  Il divieto riguarda specificamente i prodotti di consumo invenduti nel settore dell’abbigliamento e delle calzature, così come elencati nell’Allegato VII del regolamento,. L’entrata in vigore del divieto è fissata per il 19 luglio 2026.

Il regolamento proibisce agli operatori economici di distruggere i prodotti invenduti. Ciò significa che le aziende non possono più smaltire automaticamente le merci in eccesso, i resi o le scorte obsolete tramite distruzione (incenerimento o discarica) come pratica standard. Devono invece adottare misure per prevenire la necessità di distruzione e dare priorità a canali alternativi come il riutilizzo, la riparazione, la donazione o il riciclaggio.

Ci sono però delle deroghe che permettono la distruzione in circostanze particolari dove il riutilizzo o il recupero non sono possibili o appropriati. Le principali deroghe includono:

  • Motivi di salute, igiene e sicurezza: Se il prodotto presenta rischi (es. contenuto chimico oltre i limiti),.
  • Danni irreparabili: Prodotti danneggiati durante la manipolazione o restituiti dai consumatori che non possono essere riparati in modo economicamente vantaggioso.
  • Non idoneità allo scopo: Prodotti non conformi alle leggi nazionali o agli standard tecnici.
  • Rifiuto delle donazioni: Se i prodotti offerti per la donazione non vengono accettati (ad esempio, è richiesta la prova del rifiuto da parte di enti benefici).
  • Violazione della proprietà intellettuale: Prodotti contraffatti o invendibili a causa di diritti di proprietà intellettuale.
  • Minore impatto ambientale: Se la distruzione rappresenta l’opzione con il minor impatto ambientale negativo rispetto alle alternative.

Ma tutto questo deve essere provato: per rendere operativo il divieto, gli operatori economici devono: registrare i flussi, tenendo traccia dei prodotti invenduti per determinare le misure preventive e correttive adottate. Devono poi giustificare le deroghe: questo significa che se un prodotto viene distrutto, l’operatore deve conservare una documentazione specifica che provi l’applicabilità della deroga. Ad esempio, per motivi di salute potrebbero servire risultati di test di laboratorio; per il rifiuto delle donazioni, lettere di rifiuto da parte delle organizzazioni interpellate. Parallelamente al divieto la norma impone obblighi di trasparenza, richiedendo alle aziende di pubblicare sul proprio sito web informazioni annuali sul numero e peso dei prodotti scartati e i motivi della distruzione,.

Il riciclo può essere considerata “distruzione” dell’invenduto?

Il riciclo è tecnicamente classificato come “distruzione” nel contesto dei prodotti invenduti, ma è una pratica gestita diversamente rispetto allo smaltimento in discarica o all’incenerimento. Secondo il Regolamento sulla progettazione ecocompatibile (ESPR), la distruzione di prodotti invenduti è definita come il danneggiamento o lo scarto intenzionale di un prodotto come rifiuto. L’unica eccezione a questa definizione è lo scarto finalizzato alla “preparazione per il riutilizzo” (che include ricondizionamento e rifabbricazione).

Lo studio afferma esplicitamente che i prodotti invenduti vengono “spesso distrutti attraverso riciclo, incenerimento o smaltimento in discarica”. E’ anche vero che l’obiettivo del divieto di distruzione è prevenire lo spreco di risorse spingendo i prodotti verso il riutilizzo (donazione, rivendita, riparazione) piuttosto che verso il riciclo immediato. Quindi inviare automaticamente un capo d’abbigliamento invenduto ma perfetto al riciclo (shredding) violerebbe il principio del divieto, poiché il prodotto potrebbe essere riutilizzato.

Naturalmente il riciclo è una pratica ammessa (e incoraggiata) quando si applicano le deroghe al divieto. Se un prodotto non può essere riutilizzato (ad esempio, perché è danneggiato in modo irreparabile o presenta rischi per la salute), l’operatore economico può distruggerlo legalmente. In questi casi, la distruzione deve seguire la gerarchia dei rifiuti, rendendo il riciclo l’opzione con il “minore impatto ambientale negativo” rispetto all’incenerimento o alla discarica. Una delle deroghe specifiche (lettera g) permette la distruzione se questa rappresenta l’opzione con il minor impatto ambientale; la documentazione richiesta per questa deroga include informazioni sul riciclo meccanico di alta qualità utilizzato.

Le regole sulla trasparenza

Il documento pubblicato dalla Direzione Generale per l’Ambiente stabilisce criteri precisi e modelli standardizzati affinché le imprese possano comunicare ufficialmente i dettagli relativi ai prodotti di consumo invenduti e scartati. Attraverso questa iniziativa, l’autorità punta a monitorare lo spreco e a incentivare pratiche commerciali sostenibili, obbligando alla pubblicazione di dati chiari entro scadenze prefissate. In sintesi, il testo funge da guida operativa per garantire che il processo di smaltimento delle merci diventi un elemento tracciabile e verificabile dell’economia moderna.

Questo è lo schema che dovrà essere utilizzato.

Quali sono i tempi dell’entrata in vigore del divieto?

Il divieto di distruzione dei prodotti invenduti entrerà in vigore il 19 luglio 2026. Inizialmente, questo divieto si applicherà specificamente ai prodotti tessili e alle calzature elencati nell’Allegato VII del regolamento.

Gli obblighi di comunicazione (disclosure) seguono tempistiche differenziate in base alla dimensione dell’impresa e all’anno finanziario:

  • Avvio generale: L’obbligo inizia con la rendicontazione dei prodotti scartati durante il primo esercizio finanziario completo successivo all’entrata in vigore del regolamento (avvenuta nel luglio 2024).
  • Medie imprese: Per le medie imprese, l’obbligo di divulgazione si applicherà a partire dal 19 luglio 2030,.
  • Esenzioni: Le micro e piccole imprese sono esentate da questi obblighi di comunicazione,.

In poche parole, i soggetti obbligati da luglio 2026 dovrebbero già avere messo a punto la raccolta dati. E’ un tema complesso, che richiede due tipologie di interventi: da un lato un intervento di riduzione degli stock e in questo l’intelligenza artificiale può aiutare a fare una programmazione migliore a ridurre la produzione di articoli che poi non finiranno sul mercato. Dall’altro i brand dovranno costruire filiere circolari trasparenti e meccanismi decisionali in grado di gestire l’invenduto e le eventuali deroghe. Un lavoro complesso, ma che può aprire nuove interessanti opportunità.

UPDATED 10/02/26